1) IL COVO
"La posizione apicale del Riina, ai vertici
dell'organizzazione criminale, ben poteva far
ritenere che lo stesso conservasse nella propria
abitazione un archivio rilevante per successive
indagini su "cosa nostra" e, tenuto conto che
la di lui famiglia era rimasta in via Bernini,
poteva di certo ipotizzarsi che altri sodali,
aventi l'interesse a mettersi in contatto con
la stessa, vi si recassero.
Al di là di queste argomentazioni di carattere
logico, il fatto che il Riina fosse stato trovato,
al momento del suo arresto, in possesso di diversi
"pizzini", ovvero di biglietti cartacei contenenti
informazioni sugli affari portati avanti dall'organizzazione,
con riferimento ad appalti, alle imprese ed
alle persone coinvolte, costituisce un ulteriore
preciso elemento, in questo caso di fatto, che
vale a rendere la condotta contestata agli imputati
oggettivamente idonea ad integrare il reato.
...consente di ritenere che l'omessa perquisizione
della casa e l'abbandono del sito sino ad allora
sorvegliato abbiano comportato il rischio di
devianza delle indagini che, difatti, nella
fattispecie si è pienamente verificato...
...l'omessa perquisizione e la disattivazione
del dispositivo di controllo di un luogo di
pertinenza di un affiliato, e qui si trattava
del capo di "cosa nostra", appare condotta astrattamente
idonea ad integrare non solo il favoreggiamento
aggravato, ma lo stesso concorso nel reato associativo,
ove si dimostri la sussistenza degli altri presupposti
in punto di dolo e di efficienza causale del
contributo."
2) IL RINVIO
DELLA PERQUISIZIONE
"Questa opzione investigativa comportava evidentemente
un rischio che l'Autorità Giudiziaria scelse
di correre, condividendo le valutazioni espresse
dagli organi di polizia giudiziaria, direttamente
operativi sul campo, sulla rilevante possibilità
di ottenere maggiori risultati omettendo di
eseguire la perquisizione. Nella decisione di
rinviarla appare, difatti, logicamente, insita
l'accettazione del pericolo della dispersione
di materiale investigativo eventualmente presente
nell'abitazione, che non era stata ancora individuata
dalle forze dell'ordine, dal momento che nulla
avrebbe potuto impedire a Ninetta Bagarella,
che vi dimorava, o ai Sansone, che dimoravano
in altre ville ma nello stesso comprensorio,
di distruggere od occultare la documentazione
eventualmente conservata dal Riina... Tale scelta,
però, fu adottata certamente sul presupposto
indefettibile che fosse proseguito il servizio
di video sorveglianza sul complesso di via Bernini.
Che questa fosse la condizione posta al rinvio
della perquisizione, è un dato certo ed acclarato..."
3) LA SOSPENSIONE
DELL'OSSERVAZIONE
"Al di là delle, in più punti, confuse
argomentazioni addotte dagli imputati, che sono
sembrate dettate dalla logica difensiva di giustificare
sotto ogni profilo il loro operato, ...
...appare certo che l'attenzione investigativa
del ROS,..., avesse ad oggetto effettivamente
i fratelli Sansone e che in considerazione di
tale indagine,..., si decise di nascondere il
dato di conoscenza costituito da via Bernini.
...Nella fattispecie appare indubitabile che
la decisione assunta dal cap. De Caprio era
incompatibile con la direttiva di proseguire
il controllo - ........ - impartita dall'Autorità
Giudiziaria e, ...., andava immediatamente comunicata.
Con riferimento a tale aspetto della vicenda,
certamente riconducibile a De Caprio, va aggiunto
che le acquisizioni processuali non consentono
di individuare con esattezza il momento in cui
il col. Mori fu messo a conoscenza delle iniziative
assunte dal predetto capitano. In proposito,
le argomentazioni del De Caprio secondo il quale
ebbe ad informare il proprio superiore verso
la fine di gennaio appaiono inverosimili...
è quindi rispondente a criteri di comune logica
ritenere che ogni decisione del cap. De Caprio
dovesse essergli comunicata preventivamente
o immediatamente dopo la sua assunzione."
4) LA RILEVANZA
DISCIPLINARE
"Il sito, ..., fu abbandonato e nessuna comunicazione
ne venne data agli inquirenti. Questo elemento,
tuttavia, se certamente idoneo all'insorgere
di una responsabilità disciplinare, perché riferibile
ad una erronea valutazione dei propri spazi
di intervento, appare equivoco ai fini dell'affermazione
di una penale responsabilità degli imputati
per il reato contestato."
5) IL DIFETTO
DELL'ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO
"Ma quel che più rileva - ad avviso del Collegio
- è che non è stato possibile accertare la causale
delle condotte degli imputati. L'istruzione
dibattimentale ha consentito di accertare che
il latitante non fu consegnato dai suoi sodali,
ma localizzato in base ad una serie di elementi
tra loro coerenti e concatenati che vennero
sviluppati grazie all'inuito investigativo del
cap. De Caprio.
6) LA TRATTATIVA
CON CIANCIMINO
"L'imputato Mori pose in essere un'iniziativa
spregiudicata che, nell'intento di scompaginare
le fila di "cosa nostra" ed acquisire utili
informazioni, sortì invece due effetti diversi
ed opposti: da una parte, la collaborazione
del Ciancimino che chiese di poter visionare
le mappe della zona Uditore ove si sarebbe trovato
il Riina, versosimilmente nell'intento di prendere
tempo e fornire qualche indicazione in cambio
di un alleggerimento della propria posizione
giudiziaria; dall'altro, la "devastante" consapevolezza,
in capo all'associazione criminale, che le stragi
effettivamente "pagassero" e lo Stato fosse
ormai in ginocchio, pronto ad addivenire a patti."
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